Outsourcing

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Benvenuti nell’Agenzia Interinale Italiana specializzata in Outsourcing!

Siamo un’agenzia interinale specializzata in outsourcing, dedicata a offrire soluzioni personalizzate e affidabili per le esigenze di personale.

Grazie alla nostra vasta rete di candidati altamente qualificati e all’esperienza pluriennale nel settore, forniamo personale temporaneo e permanente in diverse aree di specializzazione.

Servizi

Offriamo servizi di outsourcing personalizzati per le esigenze della vostra azienda.

I nostri servizi includono la ricerca e la selezione del personale, la gestione delle buste paga, la formazione e lo sviluppo, la consulenza in materia di risorse umane e molto altro ancora.

Ci assicuriamo che i nostri candidati siano altamente qualificati e in grado di soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Ricerca & Selezione

Gestione Buste Paga

Formazione & Sviluppo

Consulenza HR

Panorama Giurisprudenziale

Art. 30 - Somministrazione di lavoro (Capo IV)

Definizione
  • Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto a tempo indeterminato o determinato.
  • Un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 mette a disposizione uno o più lavoratori suoi dipendenti.
  • I lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Distacco
  • L’ipotesi di distacco avviene quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per svolgere una determinata attività lavorativa.
  • Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
  • Il distacco con mutamento di mansioni richiede il consenso del lavoratore interessato.
  • Il distacco oltre 50 km dalla sede abituale richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
  • La violazione del distacco comporta il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che ha utilizzato la prestazione.

Sanzioni per il Distacco Fraudolento del Personale

Sanzioni Amministrative
  • Dal 2019, la sanzione amministrativa è aumentata del 20% ed è pari a 60 euro per ogni lavoratore e giorno di occupazione.
  • In caso di sfruttamento di minori, la pena può arrivare fino a 360 euro al giorno per lavoratore.
  • Le sanzioni previste dal 2019 sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.
Sanzioni Penali
  • Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ha depenalizzato l’ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco.
  • Tuttavia, la Cassazione (Sentenza n. 23921 del 12 agosto 2020) ha confermato l’imputazione e la condanna di una società per truffa ai danni dello stato ai sensi dell’art. 640, co. 2, n. 1, c.p.
Sanzioni Civilistiche
  • Se il distacco avviene in violazione dell’art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414, c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato e diretto la prestazione lavorativa (distaccatario).
Reato di Somministrazione Fraudolenta
  • Il reato di somministrazione fraudolenta è stato reintrodotto dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità), modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96.
  • Il reato si configura in presenza di dolo specifico per aggirare norme inderogabili di legge o di contratto collettivo riguardanti la somministrazione.
  • In caso di somministrazione fraudolenta, è prevista un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, oltre alle sanzioni previste all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 per la somministrazione illecita.
Riferimenti Legali:
  • Articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  • Articolo 27, comma 2 del DLGS 251/2004.

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